LIBRO D’ORO DELLA NOBILTA’ MELITENSE  
Sovrano Militare Ordine di Malta S.M.O.M.

TITOLI NOBILIARI

MELITENSI





Ordine di Malta

Con la promulgazione della nuova carta costituzionale melitense, emanata da Sua Santità Papa Francesco il 22 settembre 2023 la quale riprende la sentenza del 24 gennaio 1953, emessa dal Tribunale Cardinalizio istituito il 10 dicembre 1951 con chirografo d i Papa Pio XII, la Santa Sede confe rma che le “prerogative inerenti all’Ordin e come soggetto di diritto internazional e , che sono proprie della sovranità, NON costituiscono tuttavia nell’Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola” . Infatti, l’Ordine è “un Ordine religioso, dipendente dalla Santa Sede. Esso persegue, oltre la santificazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali” . Inoltre, “Le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso sono intimamente connesse tra di loro.

La qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell’Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo” ( Acta Apostolicae Sedis 45 [1953], 765-767). Quindi, essendo un Ordine religioso, dipende, nelle sue diverse articolazioni dalla Santa Sede, per la quale esso è di sub-collazione pontificia, assiele all’Ordine Equestre del Santo seplcro di Gerusalemme.

Lo stato Italiano (ovvero Regno d’Italia e Repubblica Italiana) per legge lo hanno sempre considerato e trattato come un ente straniero, cioè non Italiano, con la legge del 3 marzo 1951 n. 178. Motivo per il quale i titoli nobiliari e i predicati riconosciuti da quest’ordine cavalleresco a cittadini con passaporto italiano, NON sono mai stati riconosciuti dallo stato Italiano.

Infatti sotto il Regno d’Italia (1871-1946) i cittadini con passaporto italiano essendo tali, erano soggetti ovviamente alle leggi nobiliari del Regno d’Italia.

Per avere quindi un ufficiale, riconoscimento nobiliare dello stato italiano, costoro dovevano dunque presentare prove nobiliari alla Regia Consulta Araldica del Regno (ufficio araldico di stato), pagando inoltre alla corona le relative tasse nobiliari.

Anche oggi con la Repubblica Italiana, NON sono riconosciute le famiglie che abbiano ottenuto riconoscimenti di titoli e predicati dall’Ordine di Malta, dato che ai sensi del secondo comma della quattordicesima disposizione transitoria e finale della costituzione repubblicana, sono infatti riconosciuti e tutelati nei loro diritti storico-nobiliari, solo quei casati riconosciuti dal passato Regno d’Italia, e coloro che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del proprio predicato nobiliare, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico dell’aristocrazia italiana, nonché quale prova di appartenenza allo status storico -nobiliare di una famiglia.

In conclusione l’Ordine di Malta non si è mai sostituito allo stato Italiano (Regno d’Italia e Repubblica Italiana) in materia di riconoscimenti di titoli nobiliari e predicati feudali. Ecco perché i cittadini italiani, i cui titoli nobiliari e predicati feudali, riconosciuti dall’Ordine di Malta (se non riconosciuti anche dagli appositi organi statali italiani) non si trovano infatti elencati nelle fonti, nobiliari, ufficiali del Regno d’Italia (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, Elenco dei Titolati Stranieri) così come non si trovano oggi censiti col rispettivo, predicato, nobiliare, nel Registro Anagrafico della Repubblica Italiana (unica fonte oggi probatoria della Repubblica Italiana, relativamente all’appartenenza storico-nobiliare di un casato).

In conclusione a ben vedere non esiste una legge della Repubblica Italiana, che vieta l’uso dei titoli nobiliari, così come non esiste una legge che vieta ad un casato la tutela del proprio patrimonio storico-morale.

Nel Libro d’Oro della Nobiltà Melitense sono quindi riportat e ordinatamente le famiglie italiane ricevute nell’Ordine Malta , coi seguenti segnetti.

1)- Con la lettera (X) sono indica te tutte le f amiglie n obili italiane, formalmente riconosciute dallo s tato I taliano.

2)-Con la lettera (m) sono indicate tutte le famiglie nobili italiane, formalmente riconosciute dallo s tato I taliano, ricevute anche ne ll’Ordine di Malta.

3 )-Col punto interrogativo (?) sono invece indicate le famiglie italiane ricevute nell’Ordine con titoli assenti dalle fonti, nobiliari, ufficiali dello stato italiano.

4 )-L’asterisco indica infine le f amiglie n obili italiane i scritte nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana (Registro ufficiale consultabile presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma ).

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Disposizioni di legge del Regno d’Italia sulla creazione e riconoscimento dei titoli e predicati nobiliari


Per il Regno d’Italia (4 maggio 1861-18 giugno 1946), la nobiltà Italiana era disciplinata dall'art. 1,2,3,4 del Regio Decreto del 7 giugno 1943 n. 651 dell'ultimo ordinamento del Regno, che in materia nobiliare recitava:

Art. 1. E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:


a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;

c) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Capo del Governo. Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.


Art. 2 -i titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.


Art. 3- Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile. Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivano da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città. Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.


Art 4. – (Dei provvedimenti nobiliari): i provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.

I Provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Capo del Governo.

I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, registrati alla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta Araldica.

La Consulta A raldica fu un collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze, che divenne il massimo organo consultiv o (non giurisdizionale) in campo araldico dell'ordinamento monarchico italiano.

Alcune funzioni della consulta relative all'araldica civica e degli altri enti pubblici sono, nell'Italia repubblicana, competenza del dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministr i.



Disposizioni di legge della Repubblica Italiana sulla tutela dei titoli e predicati nobiliari già esistenti

Contrariamente a quel che si crede, in realtà a nche la Repubblica Italiana tutela formalmente lo status storico de i cittadini con passaporto italiano, che hanno avuto la concessione di un titolo o predicato nobiliare dal passato ordinamento monarchico. Infatti non bisogna confondere i l primo comma della quattordicesima disposizione transitoria e finale dell’attuale costituzione Repubblicana, il quale recita (i titoli nobiliari non sono riconosciuti ) nel senso che giustamente un Presidente della Repubblica non può creare e concedere nuovi titoli nobiliari, a chi si sia distinto per meriti verso la nazione (dato che infatti tale facoltà era di Regia prerogativa, cioè dei Savoia), con la tutela giuridica che invece la Repubblica applica sul patrimonio storico e morale della nobiltà italiana riconosciuta dal passato ordinamento monarchico.

1)-L’art. 2 della Costituzione Repubblicana infatti garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

C iò significa che l’attuale ordinamento giuridico in verità tutela il patrimonio storico-morale di un casato, e agisce infatti giudizialmente contro coloro che per scopi personali utilizzano lo stemma di un a famiglia nobile ( che lo stato considera p atrimonio storico e quindi diritto inviolabile dell’uomo ) o abusano di un predicato nobiliare cognomizzato sulla Carta di I dentità dell’avente diritto (ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell’attuale costituzione Repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 vanno come parte del nome) che la Repubblica Italiana riconosce e certifica attraverso il Ministero dell’Interno.

Infatti il predicato feudale (poggiante su un antico titolo nobiliare) era la località geografica sulla quale un casato esercitava storicamente i poteri feudali.

Esempi di predicato nobiliare sono:

  • Luca Cordero di Montezemolo (il predicato è di Montezemolo, ovvero marchesi di Montezemolo).

  • Camillo Benso di Cavour (il predicato è di Cavour, ovvero conte di Cavour).

I Predicati nobiliari sono infatti chiariti anche nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare”. Prova provata del fatto che la Repubblica Italiana riconosce ufficialmente lo status storico-nobiliare, delle sole casate cha hanno cognomizzato il proprio predicato feudale sulla carta d'Identità emanata dal Ministero dell'Interno.

Le casate italiane , possono quindi contare oggi sulla certezza dei loro diritti storici tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

D iritti storico-morali ripresi anche dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189).

Disposizione sancita anche da Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751.  La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426.

I predicati nobiliari sono dunque funzione sociale di elemento distintivo dell’identità delle famiglie nobili, utili a evitare confusione con altri soggetti (sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione), diritto che trova fondamento anche nell’art. 2 della Costituzione repubblicana; art. 7 c.c. articoli che infatti tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nella complessa unitarietà e di tutte le sue componenti, e dunque sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Anche il Consiglio di Stato – Sezione I, del 12 aprile 2012 n. 1783, ha confermato che i predicati nobiliari servono per meglio identificare una persona o un gruppo familiare che ha goduto di nobiltà legata all’intestazione di un feudo.

Dottrina espressa anche da

Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.

Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999.

Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997.

Cass. Civ. n. 2361 del 1978; n. 2426 del 7-3-1991).

Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.

Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969.

Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998.

Le famiglie che hanno quindi goduto di un titolo nobiliare di origine feudale, possono richiedere alla magistratura ordinaria l'aggiunta del loro predicato nobiliare al cognome, dimostrando con documenti storici al tribunale competente di averne diritto.

Tale diritto viene infatti applicato dalla magistratura della Repubblica Italiana, con sentenza detta di "cognomizzazione" del predicato nobiliare.

Il predicato nobiliare come tale diventa ereditario passando quindi a tutta la discendenza, e viene formalmente trascritto sulla carta di identità e sul Registro Anagrafico dello Stato Civile dell’avente diritto.

Per la Repubblica Italiana, sono quindi tutelati nei loro diritti storico- morali , sia i cittadini che hanno ottenuto provvedimenti storici dal pasato ordinamento monarchico, sia quelli che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del proprio predic a to nobiliare. Ess i v engono infatti tutelat i dall’ attuale ordinamento giuridico da abusi e usurpazioni, quale patrimonio storico de lle casate , nonché quale prova provata di appartenenza allo status storico - nobiliare della famiglia.

Nel rispetto dunque dei regolamenti in materia dello stato italiano, nel Libro d’Oro della Nobiltà Melitense (attualmente il solo repertorio, araldico, genealogico, anagrafico, nobiliare, dalla priodicità triennale sui cavalieri di Malta di lingua italiana) vengono pubblicate le casate italiane, il cui statu storico sia stat o riconosciut o dallo stato Italiano cioè (Regno d’Italia ieri e Repubblica Italiana oggi).






Le casate italiane il cui status storico sia ufficialmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana, vengono trascri tte col rispettivo predicato nobiliare nel Registro Anagrafico nazionale (prova ufficiale del riconoscimento di stato).

Il predicato feudale (poggiante su un antico titolo nobiliare) era la località geografica sulla quale un casato esercitava storicamente i poteri feudali.

I Predicati nobiliari sono infatti chiariti anche nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare”.



In foto ad esempio la Carta di identità della signora BIANCA ROSSI, da non confondere però col casato ROSSI di MONTELERA, dato che il predicato di M ONTELERA come si vede non le è stato cognomizzato, ai sensi costituzionali. A dimostrazione che solo i nobili italiani che hanno cognomizzato il rispettivo predicato feudale sulla propria carta di identità, sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana nei loro diritti storici.


Logo del Ministero dell’Interno




Il Ministero dell'interno è un dicastero del governo italiano. Ha competenza sull'ordine pubblico nella sua qualità di massima autorità nazionale di pubblica sicurezza, ed è anche l’ente statale che emana la Carta di Identità con la cognomizzazione del predicato nobiliare agli aventi diritto.



Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana su cartellina azzurra con clichet in oro.



Particolare della Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana su cartellina azzurra con clichet in oro.


Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana, ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell’attuale costituzione Repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 vanno come parte del nom e.

I Predicati nobiliari sono chiariti anche nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare”.



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